Foto di repertorio

“Da un articolo apparso il 26 gennaio u.s. su Il Resto del Carlino, l’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Ravenna, lamentando la difficile situazione creatasi al canile comunale per la presenza di molti cani di grossa taglia, arrivava a proporre una soluzione estrema “se la situazione dovesse permanere o peggiorare potrei considerare in futuro di proporre la soppressione per quei cani irrecuperabili, quelli cioè che anche dopo percorsi mirati rimangono ingestibili e sono destinati a trascorrere la vita in box”.

La dichiarazione parrebbe in contrasto con quanto asserito dalla Legge n. 281/91 art. 2 – Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

  1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto   del progresso scientifico, presso i servizi  veterinari  delle  unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle  società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
  2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.

nonché dalla Legge Regionale n. 27/2000 art. 22

Legge regionale del 07 aprile 2000, n. 27: Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina – art. 22 – Condizioni per la soppressione:

  1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
  2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
  3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
  4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
  5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall’art. 25.
  6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco ed all’Assessore competente di

  • appurare se le dichiarazioni della responsabile veterinaria referente per il Comune di Ravenna del canile municipale, corrispondano alle previsioni normative su richiamate;

2) se, coinvolgendo le Associazioni per i Diritti degli Animali presenti sul nostro territorio, si possa addivenire a soluzioni alternative che garantiscano maggiormente il benessere degli animali.”

 Renato Esposito

Vice Capogruppo Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna