In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, lo svolgimento dell’attività di tagli boschivi per autoconsumo è consentito solo quando queste non prevedano spostamenti significativi dalla propria residenza e comunque escludendo l’utilizzo di automezzi e di macchine operatrici per lo spostamento delle persone e il trasporto del legname.

Si ricorda che in caso di comportamenti non conformi sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Cosa prevede il regolamento forestale regionale

Il regolamento forestale regionale prevede la possibilità di eseguire direttamente da parte di proprietari o possessori dei terreni boscati tagli di utilizzazione forestale destinando il materiale ad autoconsumo e comunque non per scopi commerciali.

L’articolo 6 stabilisce che sono possibili senza autorizzazione o comunicazione i tagli di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardanti una superficie massima di 1.500 metri quadri all’anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici. 

L’articolo 8 precisa che i tagli di autoconsumo, anche se autorizzati o oggetto di comunicazione preventiva, sono consentiti fino a 25 tonnellate all’anno o fino a 0,5 ettari per richiedente.