Il comune di Cervia ha emesso l’ordinanza di divieto di balneazione per un tratto della costa cervese, quella pertinente al punto di monitoraggio. Si tratta di una misura temporanea, adottata da diversi comuni della costa, che come Cervia attendono i risultati delle analisi effettuate che potrebbero rivelare già parametri rientrati nella norma.
Ecco il testo integrale:

“DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN TUTTO IL TRATTO DI MARE PERTINENTE AL PUNTO DI MONITORAGGIO COD. IT008039007005

I L  S I N D A C O

Premesso che, con nota prot. n. 2022/0207868/P del 27/07/2022, registrata agli atti con prot. gen. n. 0050785/2022 del 27/07/2022 il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna ha comunicato che: – nell’ambito del programma di monitoraggio relativo alla qualità delle acque marine di balneazione previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, le analisi microbiologiche, attualmente in corso, eseguite sul campione prelevato in data 26/07/2022 nel punto cod. IT008039007005 denominato “Cervia Pinarella” hanno evidenziato una concentrazione superiore al valore limite di cui all’allegato A del DM 30/03/2010, come da comunicazione di preavviso di superamento pervenuta in data odierna dal laboratorio tematico della Struttura Oceanografica Daphne . – al fine di tutelare la salute dei bagnanti, si propone l’adozione attraverso specifica ordinanza di un divieto temporaneo di balneazione esteso a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del succitato punto di monitoraggio (da 100 m S piede S darsena Porto Canale Cervia Confine comunale Cervia/Cesenatico – Latitudine WGS84 da 44,2663° a 44,2250° – Longitudine WGS84 da 12,3599° a 12,3839°) e l’informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del D.lgs. 116/08; – copia di tale provvedimento dovrà essere inviata al Ministero della Salute attraverso l’inserimento nel Portale Acque Nazionale ai sensi del D.M. 19 aprile 2018, nonché tramite PEC preceduta da posta elettronica ordinaria a questo Servizio e al Responsabile Arpae-Unità Specialistica Acque Area Est. L’informazione dovrà inoltre essere pubblicata sul sito web regionale “Acque di Balneazione”; – la revoca del provvedimento sarà possibile solo a fronte di un esito analitico favorevole che dimostri il rientro dei valori del parametro nei limiti previsti; Vista la proposta di adottare un provvedimento di divieto temporaneo di balneazione contenuta nella riferita nota del Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna al fine di tutelare la salute dei bagnanti;

Visto che nella suddetta nota si precisa che la revoca di tale provvedimento sarà possibile solo a fronte di un esito analitico favorevole che dimostri il rientro dei valori dei parametri nei limiti previsti;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall’art.7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell’art.13 della precitata legge;

Preso atto di quanto sopra; Vista la proposta del presente atto del Responsabile del Procedimento; Valutata la documentazione agli atti; Ritenuto opportuno procedere in merito a tutela della salute pubblica;

Considerata l’urgenza di provvedere, al fine di eliminare il rischio per la salute pubblica che la descritta situazione rappresenta; Visti: Il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

Il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”; La L. r. 19 aprile 1995 n°44 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (A.R.P.A.E.) dell’Emilia Romagna”; l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n°833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; l’art. 117 D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112; l’art. 50/5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nella veste di rappresentante della comunità locale; l’art. 5 della L.r. 4 maggio 1982, n°19 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”; l’art. 23 dello Statuto Comunale;

Valutati gli interessi, anche di natura economica, correlati all’adozione di un provvedimento di divieto temporaneo di balneazione; Ritenuto prevalente, nel caso di specie, l’interesse alla tutela della salute pubblica in relazione alla situazione di pericolo concreto ed imminente connesso;

Con i poteri di Autorità Sanitaria Locale O R D I NA Il divieto temporaneo di balneazione esteso a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del succitato punto di monitoraggio (da 100 m S piede S darsena Porto Canale Cervia Confine comunale Cervia/Cesenatico – Latitudine WGS84 da 44,2663° a 44,2250° – Longitudine WGS84 da 12,3599° a 12,3839°) e l’informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e) del D.lgs. 116/08, apposti a cura della Cooperativa Bagnini Cervia, come da convenzione in essere ed esposizione della bandiera di colore rosso presso le torrette di salvataggio ubicate nel tratto interessato dal divieto.

Il divieto ha effetto immediato e sino ad esplicito atto di revoca disposto a fronte di un esito analitico favorevole che dimostri il rientro dei valori dei parametri nei limiti previsti.

A V V E R T E

che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art.3 comma 3 del “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali”, approvato con atto di C.C. n°53 del 31.07.2003, da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00). I N F O R M A – che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, L. 241/90 e dell’art.12 del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi, è il Capo Servizio Servizi alla Comunità;

– che l’unità organizzativa competente, presso la quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, è il servizio Servizi alla Comunità, Corso Mazzini n.37, tel. 0544/979328;

– che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno e trattamento esterno. I dati potranno essere comunicati ai soggetti preposti ad accertare l’ottemperanza del presente provvedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, il Responsabile è la Dirigente del Settore SERVIZI ALLA COMUNITA’; – che avverso l’odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (art. 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

che il presente atto: – sia pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio Elettronico per 15 giorni consecutivi; – sia inviato in copia a: Ministero della Salute ai sensi del D.M. 19 aprile 2018; Arpae-Unità Specialistica Acque Area Est.; Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna; ARPAE di Ravenna; Ufficio Locale Marittimo di Cervia; Comando di Polizia Locale; Cooperativa Bagnini Cervia; I N C A R I C A L’Ufficio Locale Marittimo di Cervia ed il Comando di Polizia Locale di verificare l’effettiva ottemperanza della presente ordinanza e di comunicare gli esiti dei sopralluoghi effettuati al Servizio Servizi alla Comunità.

Sindaco Massimo Medri / INFOCERT SPA”