Per 12 anni consecutivi, dal 2011 al 2022, il Comune di Ravenna ha celebrato le festività natalizie illuminando monumenti, chiese e palazzi storici del centro città con i cosiddetti video-mapping, che, secondo libere valutazioni, sono stati ritenuti più o meno artistici o invasivi, originali o ripetitivi.
“Tutti, secondo i conteggi ogni volta prodotti pubblicamente dal sottoscritto consigliere comunale, sono parsi molto costosi” evidenzia Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, spesso critico nei confronti di questi eventi. Deus ex machina, con vari ruoli, è stato il ravennate Andrea Bernabini, “fotografo, visual artist, creatore di progetti visivi”.
Negli ultimi tre anni i videomapping non sono più stati realizzati. “Un fuoco covava però sotto la cenere, fin dall’edizione delle festività 2017-2018, a causa di un’azione penale avviata dallo stesso Andrea Bernabini nei confronti di Fabio Tramonti – egli stesso ravennate – che era stato citato a giudizio – fa sapere Ancisi – per il reato di diffamazione con la seguente imputazione: ‘Comunicando con più persone attraverso la pubblicazione di post sul suo profilo Facebook, aperto a tutti gli utenti, offendeva la reputazione di Bernabini Andrea. Nella specie attribuiva a Bernabini introiti per la realizzazione di film di importo notevolmente superiori (200 mila euro) a quelli effettivi (31.110 euro) e definiva i predetti filmati di scarso valore artistico e commissionati per motivi esclusivamente clientelari (“i brutti film di Bernabini ci costanо quasi 200.000 euro… e son tutti soldi rubati alla città”. “…i filmini di Bernabini hanno la stessa valenza culturale dei fuochi d’artificio e dei petardi e ci costano un capitale e non c’è ritorno… sembrano luminarie da discoteca…”, “e qui siamo al clientelismo più smaccato!!! ..sì, però vogliamo anche capire perché non ci sono gare (il Comune ha la facoltà di indire gare d’appalto anche per importi tra i 20.000 e i 2.000 euro) e viene sempre commissionato a Bernabini questo videomapping… magari altri lo fanno a minor prezzo”)’ ” ricostruisce Ancisi.
Il 21 marzo 2021 il Giudice unico di primo grado del Tribunale di Ravenna, ritenendo fondate le accuse, aveva condannato Fabio Tramonti alla pena di 2.000 euro di multa con pagamento delle spese processuali, nonché, sotto il profilo civile, al risarcimento dei danni procurati a Bernabini, che aveva quantificato in 5.000 euro, oltre al pagamento di ulteriori 5.000 euro circa per rimborso spese legali.
Nei giorni scorsi è stata però pubblicata la sentenza emessa il 13 maggio 2025 dalla Corte d’Appello di Bologna la quale, a seguito del ricorso in secondo grado proposto da Fabio Tramonti, ha totalmente riformato la sentenza di primo grado assolvendolo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste e revocando anche le statuizioni civili.
Di seguito un estratto della sentenza: “[…] Quello che Tramonti intendeva stigmatizzare con il concetto, colorito ma non gratuitamente offensivo, di “soldi rubati alla città” (non da Bernabini, ma dall’amministrazione) era la scelta dell’amministrazione comunale di investire tanto denaro in un’opera che Tramonti riteneva eccessivamente dispendiosa, oltre che inutile stante la bellezza intrinseca dei monumenti ravennati e qualitativamente scadente, anziché investire la corrispondente somma in opere più utili e meritevoli per la città, non certo che Bernabini avesse sottratto illecitamente del denaro alle casse comunali. Ugualmente, la frase “e qui siamo al clientelismo più smaccato”, allude alla decisione del Comune (non di Bernabini) di affidare la realizzazione del video mapping senza alcuna gara, in forma diretta a vantaggio di Bernabini, anziché con procedure che garantissero una maggiore trasparenza nell’attribuzione dell’incarico, consentendo la presentazione di proposte alternative da comparare. L”espressione “clientelismo” pare dunque anch’essa riferibile, a ben vedere, all’amministrazione piuttosto che a Bernabini, a cui l’imputato non attribuisce alcuna condotta specificamente volta ad ottenere favoritismi (tipo pressioni, ricatti, offerte, promesse di vantaggi, ecc.). […] È vero che, come evidenziato dal giudice di primo grado, la parola “clientelismo” allude propriamente a un sistema di rapporti tra persone basato sul favoritismo (soprattutto in campo politico), in nome di un reciproco interesse, ma non è altrettanto vero che esso presupponga un’attività bilaterale, come affermato in sentenza, potendo essere inteso anche come mero “favoritismo”, parola spesso indicata come suo sinonimo Va altresì evidenziato che il fatto che l’incarico fosse stato attribuito a Bernabini in via diretta, senza gara, fra l’altro per molti anni consecutivi, è pacifico e non contestato, sicché, sempre tenendo conto del complessivo contesto in cui il messaggio incriminato risulta inserito, del tutto lecita deve considerarsi la critica espressa dall’imputato nei confronti di scelte oggettivamente opinabili, tanto da essere ritenute “folli”, come si è detto, anche da uno stesso componente del consiglio comunale. Trattandosi di legittime critiche all’operato dell’amministrazione comunale, che peraltro non ha sporto querela, i messaggi oggetto di contestazione non possono essere ritenuti diffamanti nei confronti di Bernabini […]”.
























































