In relazione alla recente Sentenza n. 895/26 del Consiglio di Stato, il mondo animalista integralista – secondo Federcaccia Ravenna – avrebbe diffuso informazioni non corrette e ingannevoli, attraverso organi di stampa e social network, generando false aspettative tra i proprietari di terreni in merito alla possibilità di escludere i fondi dall’attività venatoria per motivi etici.
Non corrisponde infatti al vero l’affermazione secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe stabilito che «per vietare la caccia nei propri terreni bastano motivi etici». Il supremo consesso amministrativo ha invece chiarito che le ragioni etiche non possono prevalere automaticamente sulle esigenze del piano faunistico venatorio, che rappresenta un interesse pubblico di rango superiore.
La sentenza ha accolto l’appello non per il riconoscimento di un diritto assoluto all’obiezione di coscienza, ma esclusivamente perché ha ritenuto errato l’articolo 3 della delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1869 del 5 novembre 2018, in quanto non conforme alla normativa statale e carente di motivazione concreta, limitandosi a valutazioni astratte.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che la normativa nazionale non prevede ipotesi tassative di esclusione dei terreni dall’attività venatoria. Le motivazioni legate all’obiezione di coscienza – riconosciute anche dalla CEDU – possono essere addotte, ma non sono automaticamente prevalenti rispetto agli obiettivi del piano faunistico venatorio.
Il provvedimento regionale è stato quindi annullato per motivazione inadeguata, con rinvio a un nuovo esame, che dovrà avvenire “verificando in concreto e con adeguata motivazione se la richiesta del ricorrente sia di ostacolo all’attuazione del piano faunistico venatorio”.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha ammesso la possibilità di far valere l’obiezione di coscienza come elemento di valutazione, ma solo in via subordinata rispetto agli interessi pubblici sottesi alla pianificazione faunistico-venatoria, smentendo così la tesi sostenuta dai ricorrenti e dalle associazioni intervenute, che ritenevano sempre prevalente il diritto all’obiezione di coscienza.
A chiarirlo è il presidente provinciale di Federcaccia Ravenna, Fabio Fanelli, che invita a una lettura corretta e giuridicamente fondata della sentenza, evitando semplificazioni e strumentalizzazioni.


























































