“Con sentenza dell’11 dicembre scorso, il Tribunale di Ravenna ha condannato Elle Emme, società in appalto presso Marcegaglia, per aver espulso illegittimamente dal lavoro un dipendente attraverso l’istituto delle “dimissioni di fatto”, introdotto dalla recente normativa, la legge 203/2024, voluta dal Governo Meloni”.
A rendere noto l’episodio è il sindacato SGB.
Il fatto risale a maggio del 2025. Il lavoratore, da tempo ammalato, non aveva rinnovato il certificato medico e aveva chiesto di coprire l’assenza con le ferie. “A conferma del fatto che non vi era nessuna volontà di dimettersi” fa notare il sindacato. Durante l’assenza, l’uomo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. “Trascorsi quattordici giorni, pur presentando un nuovo certificato medico, Elle Emme ha risolto il rapporto di lavoro invocando le presunte dimissioni del lavoratore per fatti concludenti, previste dalla nuova legge” continua SGB.
“Un recesso già bollato come illegittimo dall’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, a seguito del ricorso presentato dal Sindacato Generale di Base, ma che l’azienda ha testardamente voluto conservare, lasciando il lavoratore senza stipendio e senza accesso alla NASpI (l’assegno di disoccupazione).
Il Giudice, pur potendo ritenere l’assenza ingiustificata (trascurando la richiesta di ferie e il ricovero ospedaliero), ha condannato Elle Emme per “l’improvvida” risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni di fatto”, non rinvenendo in alcun modo la volontà del lavoratore di dimettersi.
Una sentenza giunta a conclusione di un iter interpretativo di una legge mal scritta, altamente carente dal punto di vista degli elementi strutturalmente necessari per la sua applicazione”.
Il nodo cruciale è l’ambiguità sui tempi: “Non è in particolare chiarito – scrive il Giudice – se il termine di assenza ingiustificata sia quello previsto dai singoli CCNL per attivare la fattispecie disciplinare del licenziamento (si tratta ordinariamente di una manciata di giorni), o se piuttosto si tratti di un termine diverso e necessariamente più lungo”, ovvero i 15 giorni previsti dalla stessa legge.
Ribaltando l’orientamento del Tribunale di Milano (primo a pronunciarsi sulla nuova norma), il Giudice di Ravenna ha stabilito che è del tutto irragionevole confondere una semplice assenza ingiustificata, punibile con una sanzione disciplinare, con una manifestazione di volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Per le dimissioni di fatto è dunque necessario attendere il termine indicato nella norma.
Accertato che non erano decorsi i 15 giorni di assenza ingiustificata, il Giudice ha quindi dato ragione al lavoratore, difeso dall’avvocato Mauro Silvestri, reintegrandolo e condannando Elle Emme a risarcirlo di tutte le mensilità non corrisposte, dal giorno della sua espulsione.
“Una sentenza che restituisce giustizia al lavoratore, lasciato per otto mesi senza stipendio e senza l’assegno di disoccupazione, ma che rende evidente come una legge, presentata come rimedio contro “i furbetti della NASpI”, non sia altro che l’ennesimo strumento concesso ai padroni per licenziamenti facili e arbitrari” conclude SGB.

















































