Entra in vigore oggi l’ordinanza n. 6/2026 della Capitaneria che disciplina i lavori con impiego di fonti termiche a bordo delle navi che operano nel porto di Ravenna, aggiornando e sostituendo la precedente ordinanza n. 17/2007, ormai datata rispetto all’evoluzione normativa ed agli sviluppi operativi e organizzativi del porto di Ravenna.
Il provvedimento è il risultato di un articolato procedimento svolto dalla Capitaneria di porto di Ravenna in un’ottica di confronto istituzionale e tecnico, con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, l’U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Ravenna ed il Servizio Chimico del porto. Gli aspetti operativi dell’ordinanza sono stati sviluppati sulla scorta di un approfondito censimento delle attuali lavorazioni con l’uso di fonti di calore che si svolgono in porto, al fine di recepire le esigenze di sicurezza e garantire una disciplina concreta e applicabile.
La nuova ordinanza persegue un duplice obiettivo: rafforzare i livelli di sicurezza, che restano il fulcro imprescindibile della regolamentazione, e razionalizzare ed efficientare il procedimento amministrativo, riducendo oneri e tempi non necessari per le attività a basso rischio.
Tra le principali novità introdotte si segnala, innanzitutto, una definizione più chiara ed esaustiva dei lavori con impiego di fonti termiche. Rispetto al passato, la disciplina individua espressamente le lavorazioni interessate – quali l’uso di fiamme libere, miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio – superando formulazioni generiche e favorendo una maggiore certezza applicativa.
Viene inoltre introdotta una categorizzazione puntuale delle diverse tipologie di lavorazioni, con la distinzione tra procedura ordinaria e procedura semplificata. In tale ambito, sono stati ridefiniti i contorni per l’applicazione della procedura semplificata sulla base di una precisa categorizzazione degli spazi delle navi, ed è stata prevista un’esplicita individuazione delle lavorazioni che, per complessità o rischio, devono essere assoggettate alla procedura ordinaria.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il rinnovo del modello di istanza e la definizione completa e trasparente della documentazione da produrre. La nuova ordinanza elenca in modo puntuale gli atti richiesti, superando il ricorso a prassi non formalizzate e riducendo possibili aggravi per l’utenza. In particolare, per le procedure ordinarie, sono ora espressamente richiesti, tra l’altro, il Documento di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 272/1999, una specifica dichiarazione per la valutazione dei profili antincendio, i piani antincendio nave e la documentazione relativa all’organizzazione delle lavorazioni e del personale presente. Per tutte le procedure, è inoltre richiesto di dare evidenza dell’affidamento dei lavori e della compatibilità delle operazioni con le procedure di bordo.
Infine, nell’ambito della procedura semplificata, è stata reintrodotta la possibilità di immediata vigenza dell’autorizzazione, eliminando l’intervallo temporale che, nel tempo, era stato introdotto a livello di prassi. Tale scelta, condivisa e formalmente convenuta con gli enti di controllo competenti, consente di avviare tempestivamente lavorazioni di carattere routinario e marginale, senza pregiudicare i livelli di sicurezza e riducendo significativamente i tempi di attesa per l’utenza.
La nuova ordinanza rappresenta dunque un importante passo in avanti verso una regolamentazione più moderna, chiara ed efficiente, capace di coniugare semplificazione amministrativa e tutela rigorosa della sicurezza, a beneficio dell’operatività del porto di Ravenna e di tutti i soggetti che vi operano.

















































