““Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 194 del d.lgs n. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva – causa n. 9/2023”. Questo l’oggetto della deliberazione proposta al voto del Consiglio comunale, concernente – è scritto al suo interno – un’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione relativa alla violazione di una norma sull’attività di campeggio”. Ho dovuto tuttavia richiedere la sentenza di condanna del Comune di Ravenna, pronunciata dal giudice Massimo Vicini del Tribunale di Ravenna il 20 novembre 2023, per capire che la vicenda è della stessa fattispecie con cui, in data 5 settembre scorso, il giudice Gianluca Mulà, dello stesso Tribunale, aveva condannato uno di questi arbitrii con cui il Comune tratta da anni i camperisti che sostano regolarmente in aree pubbliche, multandoli come campeggiatori abusivi. Stavolta, di fronte alla multa annullata, la vittima di turno riceverà dalla cittadinanza ravennate, a rifusione di ogni ingiusto danno, 867,20 euro.

Lista per Ravenna ha più volte ammonito che tali sanzioni non troveranno mai scampo, solo che i camperisti colpiti abbiano il coraggio e la determinazione di imbarcarsi in una doppia causa legale, dal primo grado al secondo, perdendo giorni  di tempo ed impegnando centinaia di euro a fronte di una multa di poche decine di euro, animati però da senso di giustizia. E questo sia che fosse stata applicata un’ordinanza comunale del 2019 che non ha mai avuto senso, come nei due casi di cui sopra, sia che venga invocato il regolamento di polizia urbana del 2020.

Può bastare, a confermarlo, un piccolo estratto della motivazione chiarissima posta a base della sentenza del giudice Vicini: “[…] ritiene il Tribunale che il mero pernottamento in un autocaravan, per una sola notte, in assenza – come nel caso di specie – di altri indicatori sintomatici, non sia sufficiente ad integrare la fattispecie del campeggio abusivo prevista dalla citata ordinanza comunale […]. Normalmente, infatti, la sosta notturna in camper è una condotta finalizzata al riposo necessario per il recupero delle energie psicofisiche di cui il conducente ha bisogno per poter riprendere e proseguire la guida del veicolo in condizioni di sicurezza: si tratta dunque di una condotta funzionale all’utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione, piuttosto che di una forma di utilizzo del medesimo come luogo di dimora. Ciò vale soprattutto quando la sosta notturna è di breve durata, come potrebbe essere avvenuto nel caso in esame, non essendovi alcuna certezza che la sosta del camper […] nel parcheggio denominato ‘Marinara’ si sia protratta per tutta la notte compresa tra il 23 e il 24 aprile del 2019”.

Per le vane “giustificazioni” che ancora una volta mi verranno ripetute, risponderò meglio in Consiglio comunale, dove comunque esprimerò voto contrario alla deliberazione proposta, ritenendo che dovrebbe essere il Comune ad annullare da se stesso (“in autotutela”) questo genere di multa, altrimenti dovrebbero essere il sindaco e i suoi 9 assessori, componenti della Giunta comunale, a pagare di tasca propria, non i cittadini ravennati. Basterebbe anche meno di un cinquantesimo del proprio stipendio mensile.”