Ha lavorato alle dipendenze di una società di Ravenna con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di pasticcera abilitata per pubblici esercizi, ma di fatto non le è stata impartita l’attesa formazione teorica e pratica e in assenza di uno specifico piano formativo individuale.
Chieste spiegazioni, la lavoratrice – iscritta all’ Ugl Terziario Romagna – è stata licenziata.
Una risoluzione subito contestata dalla lavoratrice che per far valere i suoi diritti è stata costretta a ricorrere alle vie legali, impugnando il licenziamento.
In sede di causa è stato accertato che la dipendente aveva eseguito mansioni in totale autonomia e senza alcuna attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, in totale contrasto con le prescrizioni del contratto di apprendistato.
Ed alla fine del procedimento il tribunale di Ravenna, sezione lavoro, ha riconosciuto la nullità del contratto di apprendistato, in quanto privo degli elementi essenziali, riscontrando la piena sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, con conseguente indennità di risarcimento.
Il giudice ha condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate nell’intercorso rapporto di lavoro (11.304,17 euro con i relativi interessi legali) oltre all’indennità risarcitoria equivalente a 6 mensilità (6.800,00 euro) e spese legali (4.600,00 euro, oltre cpa).
Il segretario dell’ Ugl Terziario Romagna, Giuseppe Greco, che ha seguito a livello sindacale il caso dell’iscritta, s’è detto “soddisfatto della sentenza”, ha ringraziato l’avvocato Ilaria Giambuzzi che assiste la Ugl Terziario Romagna, ed ha ribadito che: “i percorsi formativi non possono e non debbono per alcun motivo trasformarsi in occasioni di sfruttamento dei lavoratori o delle lavoratrici”, pena “un’azione immediata degli organismi competenti e con la vigilanza sempre attiva dei sindacati”.