“Alfredo Cospito ha ripreso la protesta non violenta (o, se si preferisce, violenta contro se stesso) contro l’applicazione delle misure di carcerazione speciale riassunte sotto la dicitura 41bis. Il 41bis è un articolo della legge penitenziaria che riporta nel titolo “situazioni di emergenza”. Prevede si possano derogare le misure di carcerazione ordinariamente disposte applicando al loro posto una serie di restrizioni per impedire i collegamenti dei detenuti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. La presidente del Consiglio a Berlino ha detto che lo Stato italiano oggi sarebbe sotto attacco da parte degli anarchici. Ha dunque ricondotto l’anarchia (“in Italia e all’estero” ha detto), di fatto, alla condizione di “associazione criminale, terroristica o eversiva”, anticipando già il 3 febbraio scorso la decisione assunta l’altro ieri dalla Corte di Cassazione: nessuna revoca del 41bis nei confronti di Cospito. Sull’onda dell’equazione “anarchia uguale a terrorismo” è stata data ieri notizia della comparsa di scritte e slogan a sostegno di Alfredo Cospito su “ben” tre muri cittadini. “Sugli episodi indaga la Digos della Polizia di Stato; sul posto ieri erano presenti anche alcune volanti per un primo sopralluogo”, riportano i giornali.

Ravenna in Comune, la cui fondazione si origina nella volontà di incidere sulla democrazia rappresentativa partecipandovi, si trova su un’altra strada rispetto al percorso anarchico. Ciò non ci impedisce di riconoscere la consonanza con tante idealità di un movimento che ha pagato un prezzo altissimo con la frequente repressione di chi nel pensiero anarchico si è riconosciuta o riconosciuto. Non è sicuramente legittima la traduzione del pensiero anarchico nel racconto di un movimento delinquenziale. E già solo l’etichetta associativa appiccicatagli a forza allontana la narrazione da quello che è stata e continua ad essere l’anarchia in questi ultimi due secoli di storia. E la trasforma in fake news.

È importante che il dibattito sulle posizioni anarchiche, sui valori dell’anarchia, su quanto ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà resti un vitalissimo ragionamento di politica e non venga invece di per sé assimilato ad oggetto di indagine penale. Così come è legittimo mettere in discussione il 41bis, sia dentro le carceri, come fa Cospito sulla propria pelle, sia fuori dagli istituti carcerari, senza per questo essere colpevolizzati come fiancheggiatori della mafia, come la presidente del Consiglio ha adombrato. Cosa prevede il 41bis?

I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole ordinarie prevede:

  1. a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
  2. b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Queste disposizioni non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
  3. c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;
  4. d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
  5. e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
  6. f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

La rivendicazione dei diritti individuali di base da parte dei detenuti politici irlandesi è stata all’origine dei grandi scioperi della fame contro il governo inglese nel secolo scorso. In una di queste proteste, 42 anni fa, morì Bobby Sands e con lui altri nove detenuti prima che il governo inglese ne accogliesse le richieste. Non vogliamo che Alfredo Cospito debba morire nello stesso modo.

In uno dei suoi ultimi scritti pubblici (per un’assemblea svoltasi il 9 giugno 2019 a Bologna) Cospito ha detto:

“Quello che ad un anarchico-a manca di più è il contatto con il movimento fuori, informazioni sui vari dibattiti (nel limite del possibile), informazioni sugli incontri, sulle iniziative (manifesti, volantini), la spedizione delle novità editoriali di case editrici di movimento, soprattutto notizie di azioni che capitano per il mondo”.

Dopo aver rifiutato ogni forma di terapia integrativa, alla luce della decisione della Cassazione, l’altra sera ha commentato: “Spero che qualcuno dopo di me continuerà la lotta”. Quello di cui si parla, teniamolo a mente, non è se Cospito sia innocente o colpevole, ma se l’applicazione del 41bis, che non è una sanzione ma una misura di sicurezza, applicatagli come eccezione alla regola, sia compatibile con la nostra Costituzione. L’articolo 27 dispone: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

Come Ravenna in Comune vogliamo ribadirlo: la libertà di esternazione del pensiero anarchico, la discussione sulla legittimità del 41bis, la stessa lotta dei detenuti contro l’istituzione carceraria condotta in termini non violenti non può essere assimilata ad un attacco terroristico. La morte di Alfredo Cospito non avrebbe nulla a che fare con la difesa delle istituzioni democratiche ma violerebbe la nostra Costituzione.”