Possono accedere alla pensione in esame le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  3. sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (art. 1, comma 852, Legge n. 296/2006).

Le condizioni indicate devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

La pensione anticipata c.d. Opzione Donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Le lavoratrici dipendenti e autonome, che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

  1. dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  2. diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

 Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 (decorrenza primo settembre/primo novembre).