“Con un’altra sentenza del 23 novembre 2023 il Tribunale di Ravenna ha accolto il secondo appello dell’Avv. Marcello Viganò annullando un’ulteriore sanzione emessa per divieto di campeggio con condanna del Comune di Ravenna a pagare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

Sale così a euro 1.900,00 euro l’importo complessivo a carico del Comune di Ravenna a fronte di due sanzioni di 50,00 euro ciascuna. Soldi e altre risorse che il Sindaco poteva risparmiare destinandole ai cittadini in difficoltà economiche. Non solo, ma le raffiche di multe similari hanno anche allontanato il turismo itinerante dal territorio comunale, impegnato erroneamente gli agenti della Polizia Municipale che sicuramente sarebbero stati utili in altri ambiti quali monitorare la manutenzione delle strade redigendo i relativi verbali in presenza di pericoli alla sicurezza stradale.

Dopo la pronuncia di settembre, che aveva chiarito la nozione di campeggio, in questa seconda sentenza il Tribunale precisa che il mero pernottamento nell’autocaravan per una notte non integra la fattispecie di campeggio abusivo.

Fatti di causa.

Il 24 aprile 2019 il sig. N.R. sostava con la famiglia a bordo della sua autocaravan in un parcheggio di Marina di Ravenna. Alle ore 08.30 sopraggiungeva la Polizia municipale che gli contestava la violazione del divieto di campeggio per aver pernottato all’interno dell’autocaravan nella notte compresa tra il 23 e il 24 aprile 2019.

Grazie all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista proponeva scritti difensivi e, successivamente, impugnava l’ingiunzione dinanzi all’autorità giudiziaria. In primo grado il giudice di pace rigettava l’opposizione ritenendo che pernottare all’interno dell’autocaravan fosse sufficiente a integrare la condotta di campeggio abusivo. L’Avv. Marcello Viganò impugnava la sentenza di primo grado evidenziando, tra le varie, che la condotta dell’utente della strada che si trattiene di notte a bordo del veicolo non configura il campeggio. Il Comune di Ravenna resisteva in giudizio assumendo che pernottare nel veicolo significava adibire il veicolo a luogo di abitazione e quindi campeggiare.

La sentenza.

Il Tribunale di Ravenna ha accolto l’opposizione proposta dalla difesa del camperista affermando che il mero pernottamento dentro l’autocaravan non è sufficiente a integrare la fattispecie di campeggio. In particolare, il Tribunale ha precisato che la sosta notturna all’interno dell’autocaravan è finalizzata al riposo necessario per riprendere la guida in condizioni di sicurezza ed è pertanto una condotta relativa all’utilizzo del veicolo come mezzo di locomozione e non come luogo di dimora. In conclusione, il semplice pernottamento dentro l’autocaravan non trasforma la sosta in campeggio, trattandosi di una condotta funzionale alla circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

La sanzione è stata annullata e il Comune di Ravenna è condannato a rifondere circa 870,00 euro di spese legali oltre interessi che si vanno a sommare ai circa 1.030,00 euro già liquidati in forza della precedente sentenza del Tribunale.”

Isabella Cocolo, Presidente della Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, la più grande Associazione, rappresentativa di un interesse collettivo dei camperisti, riconosciuto in 14 sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.