Con riferimento al procedimento giudiziario relativo al Progetto DARE, apprendiamo che tra le motivazioni dell’archiviazione il GIP Schiaretti ha affermato che anche altri soggetti partecipanti al bando del Comune di Ravenna – come CNA – erano, al pari di Legacoop Romagna, privi di personalità giuridica, e che tale circostanza non sarebbe stata rilevata nell’esposto presentato dal nostro gruppo consiliare La Pigna.
Ciò non corrisponde al vero.
CNA Ravenna  risulta regolarmente iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Emilia-Romagna, al numero 617. Alleghiamo lo screenshot ufficiale a riprova. Una verifica semplice, che richiede solo pochi click sul portale della Regione.
Punti critici dell’archiviazione
L’archiviazione del fascicolo è inoltre motivata:
dall’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, che ha impedito di procedere con tale fattispecie;

dal rigetto della richiesta di intercettazioni, che ha fortemente limitato l’attività investigativa.

Due elementi che, inevitabilmente, hanno inciso in modo rilevante sull’accertamento dei fatti.
Legacoop Romagna, nell’autocertificazione allegata al bando, ha dichiarato di essere “associazione non riconosciuta” – quindi priva di personalità giuridica – ma non ha mai attestato di essere dotata di legal personality.
Un aspetto, questo, che pare essere stato trascurato.
Eppure, sia il bando europeo, sia l’avviso pubblico del Comune di Ravenna, richiedevano chiaramente tra i requisiti il possesso della personalità giuridica, e non genericamente della cosiddetta “legal personality”.
Equiparare le due espressioni non è giuridicamente corretto né condivisibile.
I due concetti hanno significati e implicazioni diverse, in particolare nel contesto del diritto italiano.
Nessun avviso all’esponente, nessuna possibilità di opposizione
Nel nostro esposto avevamo espressamente richiesto, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione, al fine di esercitare il diritto di opposizione.
Non siamo mai stati avvisati. Perché?

Questo mancato avviso ci ha impedito di far valere le nostre ragioni davanti al GIP, come previsto dalla legge.

Senza l’avviso della richiesta di archiviazione, in caso  di  reclamo , il decreto è nullo al sensi dell’art. 410 bis del codice di procedura penale. Ci riserviamo quindi la possibilità di  presentare reclamo.

Pur nel pieno rispetto della decisione assunta dal GIP, restano a nostro parere molteplici zone d’ombra e interrogativi irrisolti.

La trasparenza nella gestione dei fondi pubblici, specie quelli europei, non può essere archiviata con leggerezza.

Per La Pigna, la verità non si archivia.
Lista civica La Pigna