“La legittimità della valanghe di “avvisi”, spesso anche esosi, che la Regione Emilia-Romagna ha spedito ai propri utenti per il pagamento dei ticket sulle prestazioni di pronto soccorso da loro fruite negli anni 2019-2020 (e altrettanto avverrebbe per gli anni successivi), non esiste.
I ticket sanitari sono tributi, esattamente una tassa imposta ai beneficiari di un servizio a domanda individuale. Risale al 2001 la legge nazionale che ha attribuito alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale”. La Cassazione civile stessa ha più volte assegnato le controversie sui ticket sanitari alla giurisdizione del Giudice tributario (a Ravenna, la Corte di Giustizia Tributaria di via Rondinelli, 6). L’art. 23 della Costituzione riserva alla legge l’imposizione “di prestazioni patrimoniali”. Significa che i tributi possono essere definiti (principi, elementi essenziali e criteri base) solo con legge, nazionale o regionale.
Gli avvisi di pagamento dei tributi devono perciò essere motivati, in primis, dal presupposto di legge che li giustifica. Ebbene, tutti gli avvisi di pagamento dei ticket in questione spediti dalla Regione Emilia-Romagna citano come loro presupposto non una norma di legge, ma una deliberazione della Giunta regionale, esattamente la n. 389 del 2011. Basta ciò per contestarne, a norma della legge 241 del 1990, la nullità per difetto di motivazione, scrivendo all’indirizzo indicato dalla Regione stessa: recuperoticket.ra@auslromagna.it. Se ciò si ripetesse con un atto di liquidazione/cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate, basterebbe presentare ricorso, rafforzato a norma della legge 212 del 2000 (Codice del contribuente), alla Corte di Giustizia locale.
Ci può essere, alla base dei ticket sul pronto soccorso partoriti dalla Regione Emilia-Romagna, un qualche presupposto di legge dimenticato negli avvisi di pagamento? La deliberazione 389 del 2011 non aiuta, citando solo una norma della legge finanziaria 2007 che prevede esclusivamente una “quota di partecipazione” per “prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti”, per cui “gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro”. Niente di più. Ovviamente, la legge nazionale ammette che le Regioni impongano ulteriori ticket alle prestazioni di pronto soccorso, ma con disposizioni di legge delle proprie Assemblee legislative/Consigli regionali, non certo con deliberazioni delle Giunte esecutive, che nessuno è tenuto a conoscere.
Ci sono molte altre ragioni da contestare (il contribuente deve essere preventivamente informato, quando richiede un servizio pubblico tassato, del gabello che deve pagare; gli importi addebitati gli devono essere comunicati al momento, non anni dopo; ecc.). Mi sembra tuttavia necessario, per ora, chiedere al sindaco, qualche membro della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria dell’AUSL Romagna, di accertare se e come i ticket del pronto soccorso imposti da tale azienda ai cittadini ravennati siano supportati da giustificazioni di legge, oppure no.”



























































