“Il sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro‐settentrionale – Porto di Ravenna

Vista la legge n. 84 del 28.01.1994 di “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 6 comma 4 lett. a), d) ed e), 8 comma 3 lett. g), m), n) e p) relativo quest’ultimo ai poteri di ordinanza;

Visto il D.M. 06.04.1994 con il quale è stata individuata la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna;

Visto il D.M. n. 09/2021 del 12.01.2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale;

Vista l’istanza presentata dalla Pro Loco Porto Corsini ed acquisita a Prot. n. 8511 del 01.08.2023, concernente la richiesta di autorizzazione all’occupazione in via esclusiva della diga Nord (“L. Cavalcoli”) dalla piazzola pala eolica sino alla testata lato mare, come da planimetria allegata, per permettere alla Associazione Tubertini di svolgere la manifestazione di pesca sportiva amatoriale denominata “TROFEO TUBERTINI” in data 09/09/2023 dalle ore 15.00 alle ore 23.00;

Considerato che, proprio in occasione di tale evento, anche per ragioni di sicurezza legate al contestuale svolgimento della manifestazione, risulta necessario delimitare l’area interessata e autorizzarne l’accesso ai soli iscritti ed organizzatori;

ORDINA

nella giornata del 09/09/2023 è disposto, per i soggetti che non partecipano alla manifestazione di pesca sportiva denominata TROFEO TUBERTINI, il divieto di accesso al tratto conclusivo della Diga foranea Nord (“Cavalcoli”) del Porto di Ravenna, nell’area ricompresa tra la piazzola della pala eolica e la testata della stessa diga, a partire dalle ore 14,30 fino alle ore 23,30;

l’area oggetto dell’interdizione deve appositamente essere delimitata dal personale incaricato dall’Associazione organizzatrice (Direttore di gara e Giudice di gara), la quale si occuperà altresì di vigilare sugli accessi;

è consentito l’accesso e la sosta al mezzo del personale interessato alla manifestazione, ovvero l’autovettura targata FH 994 TH, che dovrà osservare le condotte indicate dall’art. 4 comma 2 del vigente “Regolamento disciplinante l’accesso alle dighe e ai moli guardiani del Porto di Ravenna”;

nella giornata e negli orari oggetto dell’interdizione è sospesa la validità di ogni altra autorizzazione emessa dal sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro‐settentrionale

 

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza. I contravventori alle disposizioni stabilite nella presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 14:30 del 09/09/2023 ed è valida fino alle 23:30 del 09/09/2023. Si trasmetta alla Prefettura di Ravenna ed alla Capitaneria di Porto per quanto di competenza”.