Nella sessione degli esami di Stato relativi all’anno scolastico 2018/2019, i componenti delle commissioni di esame operanti a Faenza e provenienti da Ravenna percepirono un trattamento economico inferiore a quello loro spettante, sulla base di un’interpretazione eccessivamente formalistica delle disposizioni normative.

La legge prevede, infatti, che i componenti delle commissioni d’esame abbiano diritto ad un compenso correlato alla distanza del luogo di residenza rispetto alla sede di esame.

Più precisamente, se i tempi di percorrenza, da calcolarsi – secondo apposito decreto ministeriale – sulla base degli “orari dei mezzi di trasporto extraurbano più veloci ed effettivamente utilizzabili”, non superano i 30 minuti, il compenso è pari ad 171 euro, se si collocano tra i 31 e i 60 minuti, il compenso è pari ad 568 euro.

Al momento dell’erogazione dei compensi, molti commissari e presidenti si videro applicata la quota più bassa, perché tra le tante corse dei treni che collegano le due città, una sola, sia in partenza che in ritorno, impiegava 30 minuti, mentre tutte le altre si collocavano nella fascia immediatamente superiore.

Già a luglio del 2019 la Flc Cgil di Ravenna segnalò l’assurdità di pretendere che i commissari, per impiegare meno di 31 minuti, dovessero prendere da Ravenna il treno delle 5.45 e tornare con quello in partenza da Faenza alle 18.23, quando tutte le altre corse, più prossime agli orari di inizio e fine delle attività, impiegavano un tempo superiore.

Poiché le proteste del sindacato caddero nel vuoto, si decise di intraprendere una “causa pilota” patrocinando un presidente di commissione.

Il Giudice del Lavoro di Ravenna, con sentenza emessa il 18.05.2021, ha riconosciuto che la norma di riferimento, nel momento in cui parla di mezzi “effettivamente utilizzabili” deve essere interpretata nel senso che il viaggio da considerare ai fini del trattamento economico non è un viaggio meramente virtuale, dovendosi invece fare riferimento alla situazione concreta e quindi tenere in considerazione la circostanza che l’unico treno in partenza da Ravenna che impiegava meno di 31 minuti, non consentiva però di raggiungere la sede di esame in tempo utile, posto che la sede di esame non è la stazione ferroviaria.

Del pari è assurdo pensare che un commissario che conclude gli esami verso le ore 13.00, debba attendere alla stazione di Faenza sino alle 18.23 per prendere il treno più veloce, quando prima di quell’ora sono disponibili altre 4 corse.

Sulla base del riconoscimento di questo principio, la Flc Cgil chiede ora al Provveditorato di vigilare, in occasione dei prossimi esami di Stato, la corretta applicazione della normativa al fine di evitare inutili penalizzazioni dei lavoratori della scuola.