Come ogni anno dispari, all’interno di ciascun Comune si rinnovano gli elenchi dei giudici popolari. Queste figure sono previste dalla Costituzione e siedono all’interno della Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello insieme ai giudici togati.

Gli elenchi contenenti i nominativi dei giudici popolari sono normalmente aggiornati attraverso un’estrazione a sorte ogni due anni. Tuttavia, è possibile richiedere di essere iscritti all’elenco entro il 31 luglio 2021, qualora il cittadino rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge per la figura del giudice popolare (L. 287/1951, artt. 9-10 e smi).

I requisiti previsti sono i seguenti: residenza nel comune, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età compresa tra 30 e 65 anni, diploma di scuola media inferiore (per i giudici di Corte d’Assise) e diploma di scuola media superiore (per i giudici di Corte d’Assise d’Appello). Non possono entrare a far parte dell’albo magistrati e funzionari in attività di servizio, persone appartenenti a organi di Polizia o di Forze armate in attività di servizio e ministri di culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione.

Per ogni giorno di effettivo servizio svolto, al giudice popolare spettano indennità variabili, che possono andare dai 25 ai 61 euro.

Per fare domanda di iscrizione è necessario scaricare il modulo sul sito web del proprio Comune, dove si possono trovare informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della richiesta. L’iscrizione ha carattere permanente: pertanto, la cancellazione può avvenire solo se vengono a meno i requisiti di idoneità o se si richiede la cancellazione.

Maggiori informazioni sono disponibili sui singoli siti web comunali.