Torna il divieto per bevande alcoliche e in bottiglie di vetro nel centro città. Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale ha firmato un ordinanza dal titolo “Antivetro in piazza Baracca”, firmata l’8 novembre e pubblicata ieri.

Il divieto prevede la consumazione degli alcolici e l’uso dei contenitori di vetro in diverse zone del centro, e sarà in vigore dal 15 novembre 2022 al 30 aprile 2023.

Non mancheranno le sanzioni amministrative previste da 200 a 500 euro, ma anche quelle penali: “sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 200.00 ad un massimo di €. 500,00.”, si legge nel testo.

Questo provvedimento è stato adottato per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza: 

“Premesso che, ai sensi dell’articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quale ufficiale del Governo, “adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

Considerato che l’area di Piazza Baracca e Porta Adriana si trova nella zona centrale della città e ne rappresenta, a pieno titolo, l’identità peculiare e caratteristica da tutelarsi per le specificità storiche, culturali ed artistiche che le sono proprie.

Considerato altresì che l’area costituisce uno degli ingressi al centro storico della città sulla quale sono insediate numerose abitazioni di residenti, esercizi commerciali e pubblici esercizi nonché uno dei principali parcheggi pubblici posti all’ingresso dell’area pedonale urbana.

Preso atto che, per le caratteristiche appena descritte, la zona funge da punto di ritrovo per la cittadinanza e la popolazione turistica così come, in generale, per la maggior parte dei fruitori del centro storico di Ravenna, del quale via Cavour rappresenta una delle strade principali del passeggio che lo caratterizza. Rilevato come, tra i soggetti adusi ai predetti ritrovi, si registri anche la presenza di gruppi di persone dediti al consumo smodato di bevande alcoliche e superalcoliche sulla pubblica via ed in forma semitinerante che, sovente, oltre ad assumere comportamenti irriguardosi nei confronti degli altri frequentatori dell’area, consistenti in urla e schiamazzi, non hanno 2 inibizioni a consumare condotte potenzialmente lesive dell’altrui incolumità che creano uno stato di disagio diffuso e generalizzato con una estesa percezione di insicurezza, oltre alle evidenti lesioni al decoro, igiene ambientale e quiete pubblica.

Ritenuto che le condotte sopradescritte risultano tali da generare nell’intera popolazione, con peculiare riferimento agli abitanti e commercianti nella zona in argomento, un senso di frustrazione non disgiunta da un insorgente senso di sfiducia nelle Istituzioni, scaturente dallo stato di degrado e dall’abbassamento del livello qualitativo delle condizioni di vita dovuto al sistematico disattendere, da parte di nuclei di soggetti, delle più basilari norme che regolamentano la civile convivenza.

Tenuto conto delle istanze e segnalazioni ricevute dai residenti della zona che confermano il potenziale rischio di nocumento alla sicurezza urbana, civile convivenza e tranquillità delle persone che le condotte sopra delineate stanno implicando.

Richiamati analoghi provvedimenti che, in altre zone della città, inibendo il consumo itinerante di bevande alcoliche e superalcoliche ovvero di alimenti e bevande in contenitori potenzialmente atti ad offendere, hanno consentito un positivo contenimento dei fenomeni di degrado urbano ed ambientale e tutelato la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica dalle minacce che ne avevano resa necessaria l’adozione.

Valutato come nel periodo attuale, caratterizzato da clima particolarmente mite si sia incrementato l’afflusso del traffico pedonale nelle vie tipiche del centro storico, nella zona di Piazza Baracca, Porta Adriana e del tratto iniziale di via Maggiore, ricompreso tra Porta Adriana e le circonvallazioni via Fiume Montone Abbandonato e via San Gaetanino, ed il tratto iniziale di via Cavour, ricompreso tra Porta Adriana e le vie Gianbattista Barbiani e Manfredo Fanti. si accentui il pericolo di degrado urbano ed ambientale dovuto alla permanenza ed allo stazionamento sulla pubblica via di soggetti dediti al consumo eccessivo di bevande alcoliche, che in stato di ubriachezza attuano condotte disdicevoli quali l’insudiciamento della pubblica via, il turpiloquio, il disturbo del riposo e delle occupazioni dei residenti creando turbative e preoccupazione per i passanti e gli altri frequentatori dell’area.

Rilevato come tale pericolo possa essere efficacemente controllato e gestito attraverso la limitazione del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché il consumo di alimenti e bevande contenute in qualsiasi contenitore potenzialmente atti ad offendere, oggetto della presente ordinanza.

Attesa la volontà, della Amministrazione Comunale, di assicurare una fruizione consapevole e decorosa del territorio, che garantisca condizioni di sicurezza a tutti coloro i quali, per varie ragioni, frequentano la zona.

Ritenuto, nel quadro della più ampia attività di prevenzione, necessario e cogente intervenire in modo significativo nei confronti di coloro che contribuiscono a generare situazioni di insicurezza e pericolo.

Rilevato come l’eccessivo consumo di alcolici provochi concreti problemi di ordine pubblico, ponendo a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, e tenuto conto della presenza, nell’area, di diverse attività ed esercizi commerciali autorizzate anche alla vendita di bevande alcoliche e, più in generale, fornite in bottiglie di vetro e lattine che possono essere utilizzate quali strumenti di offesa.

Preso atto delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 26 ottobre 2022.

Ritenuto, pertanto, indispensabile, per la ragioni di cui sopra, emanare un conseguente provvedimento a carattere temporaneo sino al 30 aprile 2023, coincidente con il periodo di alta frequentazione del centro storico della città dovuto anche alle varie festività del periodo invernale e primaverile quali Natale, Carnevale e Pasqua, da ritenersi contingibile ed urgente, al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore al di fuori delle pertinenze degli esercizi pubblici ed altresì di bevande e alimenti in genere forniti in bottiglie di vetro e lattine nell’ambito dell’area in questione di seguito meglio descritta ed individuata.

Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 convertito dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministero dell’Interno “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione” e l’art. 4 del D.L. 14/17 recante la “Definizione” di sicurezza urbana; Visto altresì l’art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia. Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con legge n. 48/17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. 4 Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell’art. 54, 4 comma del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 94273/430 del 30 settembre 2008, avente ad oggetto “Polizia Municipale – Determinazione delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali”. T

utto ciò premesso: ORDINA a decorrere dal 15 novembre 2022 e sino al 30 aprile 2023 è vietato:

1. il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, ad eccezione delle aree di pertinenza degli “esercizi pubblici di somministrazione bevande”, “esercizi commerciali” e “attività artigianali del settore alimentare”, nell’ambito della zona di Piazza Baracca, Porta Adriana e del tratto iniziale di via Maggiore, ricompreso tra Porta Adriana e le circonvallazioni via Fiume Montone Abbandonato e via San Gaetanino, ed il tratto iniziale di via Cavour, ricompreso tra Porta Adriana e le vie Gianbattista Barbiani e Manfredo Fanti;

2. il consumo di alimenti e bevande in genere, forniti in bottiglie di vetro e lattine, in quanto contenitori potenzialmente atti ad offendere, nell’ambito della medesima zona di cui al punto 1; 3. l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate, nonché possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone.

Sono ammesse deroghe ai precedenti punti 1 e 2, in concomitanza con particolari eventi di interesse per la cittadinanza (feste di quartiere, ricorrenze, ecc.), previa autorizzazione del Sindaco, sentito il Comando di Polizia Locale di Ravenna.

Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 200.00 ad un massimo di €. 500,00.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Deliberazione di Giunta n° PG 94273/PV 430 del 30 agosto 2008, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, per le violazioni riferite ai sopra riportati divieti è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di €. 200,00. 5 DISPONE che la presente ordinanza:

 entri in vigore dal 15 novembre 2022 sino al 30 aprile 2023;

 sia pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Ravenna;

 sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso gerarchico alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, rispettivamente entro 60 o 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio.”