Le incredibili tangenziali da terzo mondo che strozzano Ravenna sono pezzi delle strade statali Adriatica (dallo svincolo con l’autostrada A14 DIR allo svincolo di Classe), Tosco-Romagnola (tra lo svincolo di Classe e il porto) e Romea DIR (tra l’Adriatica e la Romea Nord). Alla loro indegna condizione si è fatto finora fronte non con le doverose opere di adeguamento e di manutenzione straordinaria, ma spesso anche ordinaria, bensì imponendo pressoché ovunque il limite assurdo e impraticabile dei 50 km/h, utile solo, in caso di incidenti o cedimenti, per scaricarne i responsabili da richieste di danni o imputazione di reati.

Il Decreto n. 6792/2011 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti classifica come strade extraurbane principali quelle che hanno carreggiate indipendenti con due corsie per senso di marcia, dunque anche le tangenziali ravennati dell’Adriatica e della Tosco-Romagnola, e come extraurbane quelle con una sola carreggiata a doppio senso di marcia secondaria, dunque la tangenziale Romea DIR. Il vigente Codice della Strada prescrive, all’art. 142, primo comma, limiti massimi di velocità pari a 110 km/h nelle strade extraurbane principali e a 90 km/h nelle secondarie. Questi valori, confrontati col limite vigente sulle tangenziali ravennati e considerando che il codice applica i 50 km/h solo ai centri abitati, rendono l’idea di quale sottospecie di viabilità statale è maldotato il 24° comune d’Italia su 7.954. Schiacciante il paragone con le tangenziali avveniristiche dei vicini Comuni di Forlì (39°) e Cesena (49°). Ogni strada italiana ha però una velocità minima di progetto, stabilita dal Decreto ministeriale di cui sopra, che è di 70 km/h per le extraurbane principali e di 60 km/h per le secondarie. Si dovrebbe tenerne conto nella “Scelta dei limiti di velocità localizzati”, cap. 2.1, della Direttiva 27 aprile 2006 del ministro dei Trasporti, adottata a seguito delle conseguenze ingiuste prodotte da molte decisioni strumentali successivamente all’introduzione della patente a punti.

Tale Direttiva, considerando che “molti Enti proprietari, gestori o concessionari di strade, pongono in essere limitazioni di velocità localizzate, in punti o tronchi determinati, fissando valori irrazionali o quanto meno ricavati in modo empirico”, rileva che “l’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento”. La Direttiva dispone dunque che: “L’imposizione di limiti di velocità inferiori alla velocità di progetto minima stabilita…per la tipologia di strada cui la strada in esame è assimilabile, deve essere considerata eccezionale e le relative cause determinanti devono essere rimosse nel più breve tempo possibile”.

Non esiste dunque che siano imposti a tempo indeterminato limiti generalizzati inferiori ai 70 km/h nelle tangenziali ravennati Adriatica e Tosco Romagnola e a 60 km/orari sulla Romea DIR. La Direttiva dice che “l’imposizione di limiti di velocità inferiori alla velocità di progetto” non può mai essere su interi tronchi stradali, bensì “in corrispondenza di punti singolari delle strade”, dei quali va motivata la particolare pericolosità (es. “tratti tortuosi”): ma soprattutto “deve essere considerata eccezionale e le relative cause determinanti devono essere rimosse nel più breve tempo possibile”.

Il secondo comma dell’art. 142 del Codice della Strada, dunque la legge stessa, stabilisce che limiti di velocità diversi dalla norma devono seguire “le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e che “gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari”; ma anche che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive”. Nel nostro caso l’ente è l’ANAS.

Ciò premesso e dimostratesi vane le richieste di revisione delle anzidette storture, formulate anche in sede di consiglio comunale e valutate positivamente dall’assessore alle Infrastrutture, si rende necessario che il consiglio comunale approvi la seguente mozione, indirizzata alla giunta comunale.

MOZIONE

  1. La giunta comunale incarichi i competenti uffici di predisporre una diffida, da rivolgere in prima battuta all’ANAS, affinché, entro un tempo ragionevolmente prefissato, introduca sui tronchi tangenziali di Ravenna delle statali Adriatica, Tosco-Romagnola e Romea DIR, limiti massimi di velocità pari a 70 km/h nelle prime due e a 60 km/h nella terza.
  2. Siano fatti salvi eventuali “punti singolari” di detti tronchi stradali nei quali limiti inferiori siano analiticamente motivati da alcuna delle condizioni particolari di maggiore pericolosità dettate dal cap. 2.2 della Direttiva ministeriale del 27 aprile 2006 (es. “tratti tortuosi”), le cui relative cause determinanti devono essere rimosse nel più breve tempo possibile”, preventivamente determinato.