In vista della stagione estiva si ricorda che dal secondo fine settimana di maggio (che quest’anno coincide con la giornata di sabato 14 maggio) al secondo fine settimana di settembre (che quest’anno coincide con la giornata di domenica 11 settembre) la sosta e l’accesso di mezzi motorizzati nell’ambito del demanio marittimo, in generale vietati sempre, sono consentiti, ma esclusivamente nelle specifiche aree, retrostanti gli stabilimenti balneari, autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime come ampliamenti stagionali destinati alla sosta dei mezzi motorizzati, in tutti i nove lidi ravennati.

Le aree valide per il parcheggio sono opportunamente segnalate, con appositi cartelli rilasciati dall’ufficio del Demanio Marittimo del Comune di Ravenna, e delimitate con paletti e corde a cura dei concessionari, prevedendo almeno una postazione per veicoli al servizio di utenti diversamente abili. È consentito l’accesso dei mezzi motorizzati per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche e la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento.

Nelle aree che non coincidono con gli spazi appositamente delimitati la sosta è vietata.

Tale regolamentazione tutela primariamente l’incolumità delle persone, salvaguarda la prioritaria necessità di consentire agevolmente il passaggio dei mezzi di soccorso e degli utenti deboli, quali pedoni e disabili, e soddisfa anche l’importante esigenza di tutela delle caratteristiche ambientali e naturali del territorio.

Le trasgressioni sono punite dal Codice della Navigazione con una sanzione di 206 euro. Nelle aree demaniali marittime non trova infatti applicazione il Codice della Strada.

Il Codice della Navigazione, diversamente da quanto avviene per le violazioni al Codice della Strada, non contempla l’applicazione della riduzione del 30 per cento qualora si paghi entro cinque giorni dalla notifica del verbale.

Eventuale ricorso va presentato al sindaco presso la sede di Polizia Locale, in via d’Alaggio n. 3 entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. Il modulo è scaricabile al seguente link: https://bit.ly/3sMJCHB