Per l’anno scolastico 2022/2023, la presentazione delle domande per ricevere il contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado dovrà essere effettuata ONLINE dal 5 settembre al 26 ottobre 2022, fino alle ore 18:00, utilizzando l’applicativo all’indirizzo internet:  Scuola ER-GO (si accede con le credenziali SPID – Sistema Pubblico di identità Digitale).

In attuazione all’atto della Giunta della Regione Emilia-Romagna (n. 1114 del 4 luglio 2022), al quale si rinvia per quanto non previsto nel bando pubblicato qui di seguito, i Comuni dell’ Unione della Romagna Faentina (URF) assegneranno il contributo per i libri di testo per l’a.s. 2022/23.

Chi può accedere ai benefici?

Studenti iscritti alle scuole secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale oppure studenti iscritti a scuole secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione dell’Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio “della scuola frequentata”, oppure studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale per l’adempimento dell’obbligo scolastico e che hanno presentato comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza di avvalersi dell’istruzione parentale per le classi 1°, 2° e 3° secondaria di I grado e 1° e 2° secondaria di II grado.

Servono dei particolari requisiti?

Serve essere di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1998 e appartenere a nuclei familiari che presentano un valore ISEE 2022 in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce:

  • Fascia 1 ISEE da €  0,00 a € 10.632,94;
  • Fascia 2 ISEE da €  10.632,95 a  € 15.748,78

 Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti ed alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.

Chi deve presentare la domanda?

Se lo studente è minorenne, il beneficio deve essere richiesto dal genitore o dal rappresentante legale dello studente. Nel caso la domanda sia presentata dal rappresentante legale del minore, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante lo stato del dichiarante.

Se lo studente è maggiorenne, la domanda va presentata dallo studente medesimo. Diversamente, lo studente maggiorenne può delegare il genitore/tutore a presentarla per lui: in tal caso deve compilare e sottoscrivere la delega e farla avere al Comune di residenza.

Come si presenta la domanda?

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente ONLINE utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO (Scuola ER.GO)

Entro che termini deve essere presentata la domanda?

Dal 05 settembre 2022 alle ore 18.00 del 26 ottobre 2022

Posso rivolgermi ad un Centro di Assistenza fiscale (CAF) per presentare la domanda?

Si. Per presentare la domanda on- line l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l’Azienda regionale ER.GO il cui elenco è pubblicato sul sito: https://scuola.er-go.it 

Posso già attivarmi per svolgere alcune pratiche nel frattempo?

 Sì, è bene fin da ora:

  • acquisire l’attestazione ISEE 2022 (riferita ai redditi 2020) in quanto viene richiesto il requisito economico del reddito entro la soglia ISEE di euro 15.748,78;
  • acquisire l’identità digitale SPID;
  • avere disponibilità di un indirizzo e-mail e numero di cellulare personali;
  • avere tessera sanitaria o tesserino codice fiscale;
  • avere un documento di identità in corso di validità.

Inoltre, all’indirizzo internet  https://scuola.er-go.it   sarà presto possibile:  

  • consultare la guida per gli utenti; 
  • consultare l’elenco del CAF  convenzionati.

Come accedo all’applicativo ER-G0?

Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 comma 4 del Decreto legge n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020), l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA per la presentazione delle istanze potrà essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale), o CIE o CNS.

Mi serve un ISEE particolare?

Si. L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincide con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13).

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 affianca all’ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di alcune caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7).

L’ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall’ISEE corrente (con validità sei mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e art. 28 bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34 coordinate con la legge di conversione 28 giungo 2019 n. 58.)

Come si ottiene il valore ISEE 2022 della famiglia?

Per ottenere l’ISEE 2022 in corso di validità le famiglie interessate potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) i quali provvederanno gratuitamente all’istruttoria, oppure  potranno anche rivolgersi direttamente alle sedi I.N.P.S. o procedere in via telematica sul portale dell’I.N.P.S. Si precisa che il minore in affidamento temporaneo ed il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Una volta ottenuta l’attestazione ISEE, devo dichiarare il valore ISEE nella domanda?

No. Il richiedente dovrà indicare nella domanda solo il numero di protocollo INPS dell’attestazione ISEE rilasciata nel 2022 giacché il valore ISEE dello studente verrà ricavato direttamente dalla banca dati dell’INPS.

Qualora non sia ancora disponibile il protocollo INPS dell’attestazione ISEE, il richiedente dovrà indicare il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciato dal CAF (campo attivo solo nei giorni 25 e 26 ottobre fino alle ore 18.00): in tal caso, l’applicativo tenterà di scaricare i dati relativi all’attestazione ISEE a partire dal protocollo mittente indicato dal richiedente (per questo il protocollo mittente deve essere indicato correttamente nel modulo di domanda, pena il rigetto della domanda medesima).

Devo dichiarare una spesa?

No. L’importo unitario del contributo non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.

Devo allegare della documentazione?

No. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda.

Come apprendo se la domanda presentata è stata accolta?

Se non si è destinatari di una comunicazione di rigetto da parte dell’Unione della Romagna Faentina (URF) entro il 31/12/2022, la domanda si intende accolta. 

Come apprendo dell’avvenuta erogazione del beneficio e delle modalità nonché dei termini di riscossione?

MOLTO IMPORTANTE – All’atto di inserimento della domanda il sistema assegnerà un codice ID. E’  necessario prendere nota di tale codice (identificato con la voce ID seguito da un numero), in quanto dovrà essere utilizzato per seguire l’iter istruttorio della propria domanda. Infatti, le comunicazioni agli interessati avverranno tramite pubblicazione sul sito dell’Unione della Romagna.

ATTENZIONE: sul sito dell’URF e sui singoli siti comunali sarà attiva una pagina dedicata agli ammessi al contributo per i libri di testo dove verranno pubblicati gli elenchi degli alunni beneficiari residenti che saranno identificati con il codice ID assegnato dal programma ER-GO durante la  fase di presentazione della domanda. Nelle suddette pagine internet saranno indicati anche gli importi, le modalità ed il termine di riscossione del contributo che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2023 pena la decadenza del contributo. L’ Unione della Romagna Faentina (URF) declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata visione delle comunicazioni pubblicate nelle suddette pagine internet.

A quanto ammonta il rimborso?

L’importo non può essere definito, perché dipende da quante domande verranno presentate nella Regione Emilia-Romagna. L’importo del contributo verrà determinato a consuntivo dalla Regione Emilia-Romagna, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.

Quando si riceve il rimborso?

Presumibilmente nell’anno 2023. Al momento la data certa non può essere definita, perché dipende dai tempi entro cui la Regione Emilia-Romagna erogherà i fondi ai Comuni. Trattasi infatti di fondi statali trasferiti ai Comuni dalla Regione Emilia-Romagna. Pertanto, si provvederà ad erogare il beneficio solo successivamente al ricevimento dei fondi dalla Regione.

Che controlli sono previsti?

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, l’Unione della Romagna Faentina (URF) effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo, con ogni mezzo a disposizione (es. accesso all’anagrafe, ai sistemi informativi dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia, coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.