Si ricorda che scade il 22 ottobre il termine per presentare domanda di contributo per i danni causati dagli eventi meteo di giugno, luglio ed agosto 2017, ai sensi della legge 208/2015, della delibera della presidenza del Consiglio dei ministri del 06/09/2018 e dell’Ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 511 del 2018.

L’avviso è pubblicato nel sito del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it) e domande presentate oltre il 22 ottobre non potranno essere prese in considerazione.

 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle calamità naturali che si sono verificate tra il 2016 e il 2017 sul territorio della Regione Emilia-Romagna, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione dei fabbisogni.

 

Per il territorio della provincia di Ravenna le istanze riguardano la OCDPC (Ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile) 511/2018, in relazione agli eventi atmosferici dell’estate 2017, e la OCDPC 351/2016, per la quale non risultano però segnalazioni relative ai privati nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni effettuata.

 

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni, già segnalati con le schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato”, consegnate al Comune di Ravenna in seguito degli eventi che si sono verificati nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 (ai sensi OCDPC n. 511/2018).

 

La documentazione necessaria è scaricabile dalla home page del sito internet del Comune di Ravenna www.comune.ra.it – “Notizie di copertina” – “Eventi calamitosi giugno, luglio, agosto 2017: concessione di contributi economici ai soggetti privati”.
La documentazione sarà consultabile e ritirabile anche personalmente a partire dal giorno 24/09/2018 presso l’ufficio Protezione Civile del Comune di Ravenna, Piazza Farini n.21 terzo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Inoltre per qualsiasi domanda, a partire dalla stessa data e negli stessi giorni ed orari sarà possibile contattare telefonicamente i tecnici del Servizio al n. 0544/482088.

 

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune di Ravenna entro e non oltre il 22 ottobre 2018 con le seguenti modalità:

  • consegnata a mano presso l’ufficio del Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e Territorio, Piazza Farini n.21, secondo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ;
  • spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. all’indirizzo “Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e Territorio, Ufficio Protezione Civile, Piazza Farini n.21, 48124 Ravenna” (fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante);
  • spedita tramite posta elettronica certificata “PEC” all’indirizzo “ambiente.comune.ravenna@legalmail.it” (fa fede la data di invio dell’e-mail certificata).

 

La domanda di contributo deve essere firmata dal richiedente e deve essere sempre allegata fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda deve essere presentata con marca da bollo da euro 16.32.

 

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

 

Si evidenzia che i contributi sono finalizzati:

  1. a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
  2. b) alla delocalizzazione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

b.1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;

b.2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

  1. c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d’accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d’accesso;
  2. d) al ripristino delle abitazioni danneggiate;
  3. e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
  4. f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o allagate ad esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c)

 

Per le abitazioni danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

  • strutture portanti;
  • impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
  • finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
  • serramenti interni ed esterni.

 

Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

 

Limitatamente all’unità immobiliare distrutta o allagata destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o allagato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.

 

Sono esclusi dai contributi i beni mobili registrati, quindi gli autoveicoli tra i quali: automobili, motociclette, motorini, furgoni, ecc….

 

Si rammenta che le domande inviate in precedenza erano prodotte esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., (oggi sostituita dal D.Lgs. 1/2018) e non costituivano riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Per l’ottenimento del contributo è necessario presentare la nuova documentazione.