“Davanti alle pinete e spiagge del territorio comunale di Ravenna risultano ancora affissi cartelli del Comune di Ravenna che impongono il divieto di accesso al pubblico a seguito dell’ “ordinanza del sindaco 344/20 del 13/03/2920”, emessa per fronteggiare il COVID-19. Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 ne ha però disposto la decadenza dal 5 aprile, avendo anche sospeso, perdurando l’emergenza sanitaria, il potere di ordinanza dei sindaci. Per non ingenerare incomprensioni o contenziosi coi cittadini che conoscono la legge, il cartello dovrebbe dunque essere rimosso e sostituito con altra segnaletica che indichi quale eventuale diversa disposizione legittimi il mantenimento del divieto” afferma Alvaro Ancisi, Capogruppo di Lista per Ravenna.

“Ho effettuato una piccola ricerca per verificare quale altra normativa possa applicarsi al caso, tenendo conto che le limitazioni alla libertà di circolazione ammesse dall’art. 16 della Costituzione italiana possono essere stabilite solo con legge e “per motivi di sanità o di sicurezza”. Sono stato facilitato  perché l’ultimo decreto, emesso dal presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile, ha raccolto in un solo testo tutta la vasta e mutevole serie di decreti e ordinanze che il governo aveva prodotto dal 23 febbraio al giorno prima. Dall’art. 1 si ricava che:

  1. le persone sottoposte a quarantena o affette dal virus non possono muoversi dalla loro abitazione;
  2. tutte le altre sono libere di spostarsi entro il territorio del proprio Comune per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi di salute”; possono uscirne solo se alcuna di tali condizioni lo richieda comprovatamente;
  3. è sempre vietato: 
    • ogni “assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 
    • “svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto”; 
    • non rispettare “la distanza di almeno un metro da ogni altra persona” fuori della propria abitazione;
  1. “è vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”, ma non più a pinete e spiagge, com’era vietato dall’ordinanza del sindaco di Ravenna decaduta il 5 aprile;
  2. “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione”.

Salvo essere smentito da chi ne ha la competenza, deduco che, cessata l’ordinanza del sindaco, e tenuto conto delle norme di legge anti COVID-19, le persone che nella presente emergenza abitano vicino ad una spiaggia o ad una pineta di qualsiasi parte d’Italia, possono accedervi per farvi attività motoria, purché non svolgano attività di gioco o ricreative, non siano accompagnate da nessuno e tengano la distanza di un metro da chiunque. Nel caso di Ravenna, possono essere interessate le persone che risiedono o hanno domicilio in uno del nove lidi, da Casal Borsetti a Lido di Savio.

Non sta a me giudicare se quanto sopra sia giusto o no, che spetta alle Autorità sanitarie, qual è il sindaco nel territorio del suo Comune. Devo però far presente che, se non ci sono altre norme a disporre diversamente, chi abita vicino ad una spiaggia o ad una pineta è legittimato a compiervi attività motoria, alla sola condizione che rispetti le stesse limitazioni sugli spostamenti che in Italia valgono per chiunque in qualunque luogo esterno alla sua abitazione, compresi gli ambienti chiusi, molto più a rischio di quelli all’aria aperta” prosegue Ancisi.

“Chiedo pertanto al sindaco quale norma o quali norme, che da profano mi sfuggano, possano imporre il divieto di accesso alle spiagge o alle pinete a chi vi abita vicino, purché rispetti le norme anti COVID-19 dettate dal decreto governativo del 10 aprile. E se non ce n’è, quali decisioni intende assumere perché ai cittadini sia chiaro, quanto meno, quello che possono o non possono fare” conclude Alvaro Ancisi.