E’ in vigore da venerdì 30 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023 l’Ordinanza del Sindaco  n. 57 che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, botti e artifici pirotecnici anche di minuta vendita su tutto il territorio comunale.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza: 

“DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D’ARTIFICIO, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI ANCHE DI
MINUTA VENDITA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 9 GENNAIO 2023
IL SINDACO
PREMESSO CHE
• durante le festività di fine anno il Comune di Cervia, località balneare con notevole richiamo turistico, è per consuetudine teatro di scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti o successivi;
• Nonostante la situazione di emergenza attuale ed i divieti di assembramento si pone l’esigenza di contenere la consuetudine di festeggiare le festività di fine anno e soprattutto la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che oltre ad essere pericolosi, potrebbero costituire occasione di assembramento.
CONSIDERATO CHE:
• ogni anno, a livello nazionale e locale, si verificano infortuni anche gravi a causa dell’utilizzo di prodotti pirotecnici;
• il pericolo oggettivo sussiste anche in caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti;
• in conseguenza a tali comportamenti si possono verificare anche danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure nell’ambiente naturale, dovuti all’inquinamento acustico provocato;
• tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto per i minori.
DATO ATTO CHE:
• l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interditivi;
• tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
• conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il frastuono degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
• occorre d’altra parte salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più rigidi dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono a bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S.;
CONSIDERATO CHE:
• l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché cessino simili comportamenti lesivi;
• tale divieto non assume carattere generalizzato rispetto a determinate merceologie in libero commercio, bensì una limitazione circoscritta, nel tempo e nello spazio, correlata alla peculiarità dello specifico evento, ove le problematiche di sicurezza inducono l’Autorità preposta a ritenere pericoloso l’uso dei prodotti oggetto dell’ordinanza.
RILEVATO CHE:
• al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, si ritiene urgente vietare l’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;
VISTI:
• l’art. 54. comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell’ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto;
VISTI:
• l’art. 54. comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell’ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto;
DATO ATTO CHE:
• la Prefettura di Ravenna è stata preventivamente informata con nota Prot. Gen. dell’Ente n. 0088244/2022;
• l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
• la Legge 689/1981;

ORDINA
1. Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
2. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14, i fuochi di categoria F1 e ai minori di anni 18, i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 2015 n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
3. Il divieto di impiego su tutto il territorio comunale è in vigore dalle ore 00.00 del 30 dicembre 2022 fino alle ore 00.00 del 09 gennaio 2023;
4. Sono esclusi dai divieti precedentemente indicati gli spettacoli pirotecnici autorizzati dal comune di Cervia ex art. 57 T.U.L.P.S.

INFORMA
• che fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

RENDE NOTO
• A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna;
• in alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE CHE
• la presente ordinanza venga immediatamente resa pubblica alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale e sui mezzi di comunicazione e di stampa.
• sia inviata al Prefetto ed al Questore di Ravenna.
• Ne venga data idonea pubblicizzazione attraverso le associazioni di categoria delle attività economiche.
La Polizia Locale e le Forze di Polizia a competenza generale sono incaricate della sorveglianza e dell’applicazione del presente provvedimento;
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, per l’estensione alle Forze di Polizia a competenza generale e locale.”